Art. 3
LEGGE 21 aprile 1969, n. 163
In vigore dal 20 mag 1969
L'articolo quinto dell'ordine del 18 aprile 1953, n. 66, modificato dal decreto commissariale del 12 marzo 1962, n. 10, è sostituito dal seguente, per quanto riguarda la composizione del consiglio direttivo:
"Fanno parte del consiglio direttivo:
1) un rappresentante del commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia;
2) tre rappresentanti della regione Friuli-Venezia Giulia;
3) un rappresentante della prefettura di Trieste;
4) un funzionario dell'intendenza di finanza di Trieste;
5) un funzionario dell'ufficio del genio civile di Trieste;
6) un funzionario dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Trieste;
7) un funzionario dell'Azienda autonoma delle ferrovie - compartimento di Trieste;
8) un funzionario dell'Azienda nazionale autonoma strade statali - compartimento viabilità di Trieste;
9) un rappresentante della provincia di Trieste;
10) un rappresentante del comune di Trieste;
11) un rappresentante del comune di Muggia;
12) un rappresentante del comune di San Dorlingo della Valle;
13) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste;
14) un rappresentante dell'Ente autonomo del porto di Trieste;
15) un rappresentante dell'associazione degli industriali di Trieste;
16) un rappresentante della federazione medie e piccole industrie di Trieste;
17) un rappresentante dell'associazione degli artigiani di Trieste;
18) cinque rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1969-04-21;163#art-3