Art. 4
LEGGE 27 marzo 1969, n. 121
In vigore dal 4 mag 1969
Ferma restando la disciplina dell'articolo 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogate le norme del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 22 febbraio 1934, n. 367, che sono incompatibili con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - TANASSI - RESTIVO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
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