Art. 1
LEGGE 27 marzo 1969, n. 121
In vigore dal 4 mag 1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi infiammabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a scoppio, è consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili non metallici, di qualunque forma, purchè gli stessi diano idonee garanzie per la sicurezza.
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