Art. 2

LEGGE 27 marzo 1969, n. 121

In vigore dal 4 mag 1969
I contenitori indicati nel precedente articolo possono essere fabbricati soltanto con i materiali specificati in un elenco approvato con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. La forma e le caratteristiche costruttive dei contenitori sono altresì soggette all'approvazione del Ministero dell'interno, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e dell'aviazione civile. All'atto dell'approvazione il Ministero dell'interno deve indicare per ciascun tipo di contenitore, in relazione al liquido che è destinato a contenere, una durata massima d'impiego. Il marchio della ditta costruttrice, la sigla del materiale impiegato, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione debbono essere impressi in modo indelebile sui contenitori.
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LEGGE 27 marzo 1969, n. 121 (Art. 2 Impiego di contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati) — Testo vigente | Portale Normativo