Art. 4

LEGGE 2 aprile 1968, n. 472

In vigore dal 11 mag 1968
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1968 SARAGAT MORO - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 2 aprile 1968, n. 472 (Art. 4 Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti.) — Testo vigente | Portale Normativo