Art. 3
LEGGE 2 aprile 1968, n. 472
In vigore dal 11 mag 1968
L'indennità speciale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti.
Il nuovo trattamento economico conseguente all'applicazione delle norme suindicate decorrerà dal 1 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
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