Art. 1

LEGGE 2 aprile 1968, n. 472

In vigore dal 11 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) del decreto sopra citato.
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