Art. 11
LEGGE 28 marzo 1968, n. 479
In vigore dal 25 giu 1976
Il primo comma dell' della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è così modificato:
"L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:
1) entro il termine massimo di 10 anni, per i mutui di ammontare non superiore a lire 10 milioni;
2) entro il termine massimo di 12 anni, per i mutui di ammontare superiore a lire 10 milioni.
Per i finanziamenti destinati agli scopi indicati alle lettere e) ed 1) del precedente l'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto nel termine massimo di 15 anni".
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