Art. 16
LEGGE 28 marzo 1968, n. 479
In vigore dal 14 mag 1968
Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dall' della legge 25 novembre 1960, n. 1518, è elevato, per l'anno finanziario 1967, a lire 120.000.000 e, dallo anno finanziario 1968, a lire 190.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-28;479#art-16