Art. 9
LEGGE 28 marzo 1968, n. 479
In vigore dal 14 mag 1968
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le convenzioni stipulate con gli istituti di credito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, saranno rivedute al fine di adeguarle alle modifiche apportate dalla presente legge.
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