Art. 4
LEGGE 28 marzo 1968, n. 406
In vigore dal 2 mag 1968
All'onere di lire 2.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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