Art. 2

LEGGE 28 marzo 1968, n. 406

In vigore dal 2 mag 1968
Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1 gennaio 1968 sono titolari della pensione non reversibile, l'indennità di accompagnamento decorre da tale data. La stessa decorrenza è stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non reversibile dopo il 1 gennaio 1968 con effetto da data anteriore. In tutti gli altri casi, l'indennità di accompagnamento è concessa con la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.
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