Art. 1

LEGGE 28 marzo 1968, n. 406

In vigore dal 25 mar 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta dall'Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili. L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.
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