Art. 5

LEGGE 28 marzo 1968, n. 382

In vigore dal 28 apr 1968
L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi della presente legge dagli istituti di credito di cui all' della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, presente e futura.
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