Art. 2
LEGGE 28 marzo 1968, n. 382
In vigore dal 28 apr 1968
Il quinto comma dell' della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall' della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dai seguenti:
"La garanzia dello Stato, di cui al precedente , su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.
A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore".
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