Art. 8
LEGGE 28 marzo 1968, n. 382
In vigore dal 28 apr 1968
Le dotazioni finanziarie del fondo centrale di garanzia sono costituite:
a) dal versamento da parte dello Stato della somma di lire 20 miliardi in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1971;
b) dalle somme recuperate per effetto della surroga del tesoro dello Stato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale;
c) dalle eventuali somme per interessi maturati sulle disponibilità del "Fondo".
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