Art. 4
LEGGE 18 marzo 1968, n. 388
In vigore dal 1 mag 1968
All'onere di 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari medesimi, destinati a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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