Art. 1

LEGGE 18 marzo 1968, n. 388

In vigore dal 8 lug 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: A decorrere dal 1 gennaio 1967 il contributo ordinario dello Stato di cui all' della legge 10 febbraio 1962, n. 65, in favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato da lire 1 miliardo 750 milioni a lire 1 miliardo 950 milioni, per l'assolvimento delle finalità previste dall' della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826; e di lire 800 milioni per l'erogazione di un assegno mensile di assistenza.
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