Art. 3

LEGGE 18 marzo 1968, n. 388

In vigore dal 1 mag 1968
Con decorrenza dal 1 gennaio 1967, ai sordomuti i quali già fruiscono, ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 65, del sussidio mensile di lire 6 mila, sarà corrisposto, in sostituzione, l'assegno mensile previsto dalla presente legge. È abrogato il secondo comma dell' della legge 10 febbraio 1962, n. 65.
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