Art. 60
LEGGE 18 marzo 1968, n. 313
In vigore dal 1 feb 1979
(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2° all'8° categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra).
Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all', è concesso, a domanda, ove ricorra le condizioni previste dagli , l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue.
Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'.
Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalità previste dagli e dal successivo .
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