Art. 65
LEGGE 18 marzo 1968, n. 313
In vigore dal 1 feb 1979
(Assegno di previdenza ai genitori)
Ai genitori legittimi ed a coloro che sono ad essi equiparati o assimilati in possesso di pensione di guerra, è concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione stessa, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o anteriormente qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, purchè si trovino nelle condizioni economiche previste nell'.
Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'.
L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma.
Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento
dell'età di cui al primo comma ed in caso di inabilità a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritti siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.
Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui all'ottavo e nono comma dell'.
I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.
I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.
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