Art. 46

LEGGE 18 marzo 1968, n. 313

In vigore dal 1 feb 1979
(Assegno di previdenza alla vedova) Alla vedova, alla vedova assimilata, in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle G ed I, è concesso, a domanda, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbia raggiunto il 600 anno di età o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche previste dall'. Nel caso che l'invalidità sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo . L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma del presente articolo. Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'età di cui al precedente comma ed in caso d'inabilità a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro. Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui all'ottavo e nono comma dell'. I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro o, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso. I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.
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LEGGE 18 marzo 1968, n. 313 (Art. 46 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.) — Testo vigente | Portale Normativo