Art. 4
LEGGE 14 marzo 1968, n. 157
In vigore dal 21 mar 1968
I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di corte di appello o segretari capi di procura generale, nonchè a cancellieri capi di tribunale e segretari capi di procura della Repubblica di prima classe possono continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini ed esami relativi al conferimento dei posti previsti in aumento dalla presente legge.
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