Art. 1

LEGGE 14 marzo 1968, n. 157

In vigore dal 21 mar 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922, relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
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