Art. 3

LEGGE 14 marzo 1968, n. 157

In vigore dal 21 mar 1968
I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di corte di appello o segretario capo di procura generale e di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1 gennaio 1968.
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