Art. 10
LEGGE 8 marzo 1968, n. 199
In vigore dal 9 apr 1968
Alla maggior spesa implicata dalla presente legge si provvederà: con gli stanziamenti di cui all'articolo 28 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per quanto riguarda il contributo annuo di funzionamento non inferiore a lire 40 milioni previsto dal precedente articolo 3; con gli stanziamenti di cui all'articolo 26 della stessa legge per la spesa occorrente per gli incarichi di insegnamento, calcolata in lire 94.650.000; e con gli stanziamenti di cui all'articolo 27, secondo ed ultimo comma, della medesima legge, per la spesa occorrente per i posti di personale non insegnante, calcolata in lire 41.673.000.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-08;199#art-10