Art. 5
LEGGE 8 marzo 1968, n. 199
In vigore dal 9 apr 1968
All'Istituto universitario di magistero statale di Salerno è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria ed ausiliario di cui alla tabella A, annessa alla presente legge.
I posti per il personale di segreteria ed ausiliario, previsti dal comma precedente, sono riportati in aumento a quelli stabiliti dagli attuali corrispondenti ruoli statali delle università ed istituti di istruzione universitaria.
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