Art. 12
LEGGE 8 marzo 1968, n. 199
In vigore dal 9 apr 1968
Nel caso che, alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio dei professori dell'Istituto universitario di magistero risulti composto di meno di tre professori di ruolo, sarà nominato un comitato ordinatore con le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano ai consigli di facoltà.
Il comitato, composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo, è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e non potrà rimanere in carica oltre un biennio.
Qualora allo scadere del biennio medesimo all'Istituto non risultino assegnati almeno tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 marzo 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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