Art. 6
LEGGE 1 marzo 1968, n. 191
In vigore dal 7 apr 1968
Per i candidati già appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dell'Arma dei carabinieri, purchè non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di età per la partecipazione ai concorsi previsti dall' della legge 4 agosto 1965, n. 1027, è elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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