Art. 2

LEGGE 1 marzo 1968, n. 191

In vigore dal 7 apr 1968
Fino a che non sia avvenuto il totale assorbimento in ruolo dei custodi temporanei inquadrati ai sensi del precedente articolo, saranno tenuti vacanti tanti posti nella qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, quanti sono i posti occupati dai custodi temporanei medesimi.
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