Art. 4
LEGGE 1 marzo 1968, n. 191
In vigore dal 7 apr 1968
Le assunzioni obbligatorie, a norma della legge 3 giugno 1950, n. 375 e successive modificazioni, degli invalidi di guerra e per fatto di guerra, ai posti di ruolo della qualifica iniziale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, saranno disposte nelle misure stabilite dall'articolo 12 della legge stessa, per i manovali con funzioni di inserviente delle ferrovie dello Stato. È ridotta del 50 per cento la misura delle assunzioni obbligatorie nei predetti posti, dei mutilati e degli invalidi civili e dei mutilati e degli invalidi del lavoro previste rispettivamente, dall'articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dall' della legge 14 ottobre 1966, n. 851.
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