Art. 3
LEGGE 1 marzo 1968, n. 190
In vigore dal 7 apr 1968
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 26.000.000 annui, si farà fronte, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le accorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1 marzo 1968
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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