Art. 1
LEGGE 1 marzo 1968, n. 190
In vigore dal 7 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La concessione dell'assegno straordinario di cui all' della legge 21 febbraio 1963, n. 358, è estesa con decorrenza 1 gennaio 1968 nella misura ridotta del cinquanta per cento ed alle medesime condizioni a favore dei congiunti dei decorati in vita di medaglia d'oro al valor militare, deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.
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