Art. 2

LEGGE 1 marzo 1968, n. 190

In vigore dal 7 apr 1968
L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare previsto dall' della legge 5 marzo 1961, n. 212, fermo restando quanto disposto dall'articolo 86 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
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