Art. 5
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 57
In vigore dal 19 feb 1968
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1968.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - TOLLOY - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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