Art. 3
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 57
In vigore dal 19 feb 1968
Al primo comma dell' della legge 18 marzo 1965, n. 170, le parole: lire 20.000 sono sostituite con le parole: lire 1.000.000.
Al primo comma, prima della lettera a) sono aggiunte le parole:
L'imposta del registro è fissata nella misura di lire 20.000 nel caso che il capitale della società che ne risulta o che permane sia inferiore a 1.000.000.000 di lire.
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