Art. 4
LEGGE 17 febbraio 1968, n. 57
In vigore dal 19 feb 1968
Le disposizioni della legge 18 marzo 1965, n. 170, prorogate in virtù della presente legge si applicano anche alle società di fatto o irregolari che dopo la data di entrata in vigore della legge stessa si regolarizzino mediante atto assoggettato alla registrazione con il pagamento delle relative imposte.
Si osservano le disposizioni del quarto comma dello articolo 2 della legge 18 marzo 1965, n. 170.
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