Art. 3

LEGGE 10 gennaio 1968, n. 16

In vigore dal 15 feb 1968
I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche dei panifici a norma della presente legge.
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