Art. 1

LEGGE 10 gennaio 1968, n. 16

In vigore dal 15 feb 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall' della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue: al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti; al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.
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