Art. 2

LEGGE 10 gennaio 1968, n. 16

In vigore dal 15 feb 1968
Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dallo della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno più esercitare la loro attività. L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza.
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