Art. 1

LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1364

In vigore dal 28 gen 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-12-23;1364#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1364 (Art. 1 Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza.) — Testo vigente | Portale Normativo