Art. 1
LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1364
In vigore dal 28 gen 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ai caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri è corrisposto, durante i periodi di degenza in luoghi di cura e di licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-12-23;1364#art-1