Art. 2

LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1364

In vigore dal 28 gen 1968
All'onere annuo di lire 193.050.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per lire 192.840.000 mediante riduzione dei capitoli n. 2302 (lire 180.000.000), n. 2031 (lire 12.500.000), n. 4046 (lire 340.000), per lire 10.000 mediante riduzione del capitolo n. 1160 e per lire 200.000 mediante riduzione del capitolo n. 1204 degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze per l'esercizio finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1967 SARAGAT MORO - TREMELLONI - PRETI - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
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LEGGE 23 dicembre 1967, n. 1364 (Art. 2 Trattamento economico dei caporal maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i periodi di degenza in luoghi di cura e le licenze di convalescenza.) — Testo vigente | Portale Normativo