Art. 7
LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198
In vigore dal 21 dic 1967
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:
"Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie.
Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali".
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