Art. 10

LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

In vigore dal 21 dic 1967
Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: "I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma".
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