Art. 10
LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198
In vigore dal 21 dic 1967
Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:
"I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198#art-10