Art. 10 · LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

Art. 10

LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

In vigore dal 21 dic 1967
Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente: "I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma".
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