Art. 7 · LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

Art. 7

LEGGE 18 dicembre 1967, n. 1198

In vigore dal 21 dic 1967
Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti: "Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie. Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198#art-7