Art. 5

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 950

In vigore dal 15 dic 1981
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1967 SARAGAT MORO - RESTIVO -- REALE Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1967-10-09;950#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo