Art. 5
LEGGE 9 ottobre 1967, n. 950
In vigore dal 15 dic 1981
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 ottobre 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO -- REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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