Art. 3

LEGGE 9 ottobre 1967, n. 950

In vigore dal 9 ago 1984
Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000. (1)
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